È ormai evidente che lanticipo del pareggio di bilancio – annunciato da Berlusconi e Tremonti come frutto di un libero convincimento, ma in verità imposto dalla Bce – non potrà poggiare soltanto sulla cosiddetta riforma dellassistenza, a cui sono attribuiti risparmi oggettivamente improbabili, a meno che non si intenda attuare un piano di vera e propria macelleria sociale a danno dei settori più deboli della società (e meno protetti dai sindacati).
Tutti si rendono conto che, se si vuole fare sul serio, è arrivato il momento di un ulteriore giro di vite sulle pensioni e la previdenza, non solo per il peso del sistema sul complesso della spesa pubblica, ma anche per lopportunità di nuovi interventi in materia, essendo lUnione ossessionata dagli effetti che gli andamenti demografici produrranno sulla sostenibilità dei modelli di welfare europei.
Pur non avendone alcun titolo (salvo una lunga esperienza nella materia) ci prendiamo la responsabilità di avanzare, di seguito, alcune proposte riguardanti le modifiche da introdurre al più presto nella manovra, allo scopo di rafforzarne i contenuti e di anticipare le scadenze, ben al di là degli specchi per allodole, come la costituzionalizzazione del pareggio, a cui i mercati non abboccheranno.
Assistenza: Il principale istituto del settore è quello attinente allinvalidità civile. Le prestazioni di carattere monetario sono la pensione (riconosciuta ai disabili in presenza di un certo grado di invalidità e a fronte di particolar requisiti reddituali) e lindennità di accompagnamento (erogata alle persone che non sono in grado di compiere autonomamente le principali funzioni della vita quotidiana, a prescindere totalmente dal livello di reddito).
Nel 2011 il costo dellinvalidità civile a carico della fiscalità generale è previsto pari ad oltre 17 miliardi di cui 12 miliardi per lindennità di accompagnamento. Per ridurre tale spesa (che cresce in progressione geometrica) si potrebbero adottare i seguenti provvedimenti: a) intensificazione dei controlli e delle verifiche; b) innalzamento del grado di invalidità richiesto per ottenere la pensione; c) introduzione di un tetto di reddito al di sopra del quale verrebbe meno la corresponsione dellindennità di accompagnamento.
Pur essendo tutte utili, sono facilmente comprensibili le controindicazioni riguardanti ciascuna di tali misure. Ampliare il numero dei controlli è senzaltro opportuno per contrastare i frequenti abusi, ma anche tale pratica è destinata a misurarsi con dei limiti oggettivi, in quanto le procedure di verifica non possono essere incrementate più di tanto (ancorché la manovra abbia previsto la possibilità di convenzioni tra lInps e le Regioni) e non è detto che diano comunque buon esito (finora, al netto dellinevitabile contenzioso, è stato revocato solo il 17% delle prestazioni sottoposte a controllo). Inasprendo, poi, il grado di invalidità come requisito per la pensione, si rischierebbe di escludere intere categorie di disabili (gli affetti da sindrome down per esempio) con ricadute sociali non indifferenti.
Quanto poi alla possibilità di indicare un limite di reddito per avere diritto alla indennità di accompagnamento, la misura sarebbe sicuramente corretta, perché è nella natura delle prestazioni assistenziali essere sottoposte alla prova dei mezzi Occorre però tener presente che tale indennità consente alle famiglie di una persona non autosufficiente di avere un sussidio per farla assistere a domicilio da una badante. Si tratta di un pezzo di welfare allitaliana che negli ultimi anni ha avuto un particolare incremento, anche sul versante dellimpiego di lavoratrici straniere. Una limitazione drastica di tale esperienza scaricherebbe il problema sulle strutture pubbliche e private con costi sicuramente superiori per le famiglie e per la società.
Pensioni: in questo settore sono tante le misure virtuose da adottare per anticipare il risanamento dei conti pubblici: a) accelerazione dellandata a regime delletà di vecchiaia a 65 anni per le lavoratrici dei settori privati. Si potrebbe cominciare dal 2012 in ragione di un anno ogni due; b) per quanto riguarda i trattamenti di anzianità si dovrebbe abolire la possibilità di quiescenza con 40 anni di versamenti a prescindere dalletà. Per come è composto il mercato del lavoro questa è rimasta la via duscita più breve per le generazioni dei baby boomers che, avendo iniziato a lavorare presto, hanno la possibilità di andare in pensione sovente prima di aver compiuto 60 anni, con oneri pesanti per il sistema. Sarebbe poi il caso di rendere più severe le regole per il pensionamento ordinario di anzianità portando, nel giro di qualche anno, la somma dei requisiti (anagrafico e contributivo) a quota 100 rispetto a quota 97 (come previsto ora dal 2013);
c) in materia di reversibilità si potrebbe liquidare la prestazione sulla base di un calcolo attuariale che prenda a riferimento letà del beneficiario/a; d) sarebbe poi equo, anche se ormai poco influente sul piano economico, applicare pro rata, ovvero per gli anni dal 2012 in avanti, il calcolo contributivo a tutti, (incluso dalla prossima legislatura lassegno vitalizio dei parlamentari); e) si potrebbe altresì procedere gradualmente all’allineamento dell’aliquota contributiva dei collaboratori in via esclusiva iscritti alla Gestione separata dellInps (ora stabilita al 26%) con quella prevista per i lavoratori dipendenti (al 33%); f) con norma di delega sarebbe il caso di provvedere al completamento della procedura della totalizzazione e allintroduzione (meglio parlare di ripristino) del pensionamento flessibile nel modello contributivo.
Mercato del lavoro: premesso che una sollecita approvazione dello Statuto del lavori, nella impostazione data dal ministro Maurizio Sacconi, introdurrà nel sistema delle relazioni industriali, con la forza della legge, la possibilità di avvalersi di clausole derogatorie, sarebbe opportuno – seguendo le indicazioni della stessa Bce – riproporre la questione della flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro. In sostanza, si potrebbe stabilire, in via sperimentale per alcuni anni, che ai neo assunti e neo occupati a tempo indeterminato saranno applicate, in caso di licenziamento, le tutele risarcitorie di cui alla legge n.604 del 1966 e non già quelle reali sancite dallarticolo 18 della legge n. 300 del 1970 (con la reintegra per via giudiziaria nel posto di lavoro). Il medesimo regime dovrebbe valere nel caso della trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine o di collaborazione
Fonte: Occidentale 8 agosto 2011