• domenica , 22 Dicembre 2024

Anche a Piero Calamandrei sarebbe piaciuta la riforma della giustizia

«La decisione della Suprema Corte costituzionale a sezioni unite, che accoglie l’impugnazione ha efficacia meramente dichiarativa della incostituzionalità della legge, ma non può abrogarne né sospenderne l’efficacia.
«Il Governo, appena informato della dichiarazione di incostituzionalità, prende l’iniziativa di proporre alle Assemblee legislative con procedura di urgenza una legge abrogativa o modificativa della legge dichiarata incostituzionale; la stessa iniziativa può essere presa direttamente dalle Assemblee.
«Qualora tale proposta non sia approvata, le stesse Assemblee legislative dichiarano sospesa l’efficacia della legge dichiarata incostituzionale, la quale da quel momento ha lo stesso valore di una proposta di modificazione della Costituzione, da sottoporsi in via di urgenza al procedimento stabilito per l’approvazione di tali proposte».
Se qualcuno si presentasse a o ad a leggere il testo soprarichiamato dovrebbe assumere delle precise cautele per sottrarsi alle reazioni scomposte dei ideologico che partecipano, come pubblico, a quelle trasmissioni. Tutti penserebbero che il malcapitato è entrato in possesso di una bozza di disegno di legge a cui sta lavorando il Angelino Alfano allo scopo di colpire a morte la Corte Costituzionale, impedendole di svolgere il suo compito di giudice delle leggi (naturalmente sempre ad personam). Invece no. Si tratta di un testo tanto antico che la carta su cui è stato scritto è sicuramente ingiallita. Un testo che è riportato nel resoconto del dibattito avvenuto, all’Assemblea costituente, nella sottocommissione incaricata di redigere, appunto, il testo della norma sulla Corte Costituzionale. E a proporre quel testo non fu un padre costituente conservatore, ma, niente meno, Piero Calamandrei, esponente del partito d’azione, grande giurista, brillante oratore, scrittore fecondo, certamente uno dei protagonisti principali di quella bella pagina di storia italiana, che è rappresentata dalla predisposizione della Carta fondamentale della Repubblica.
Calamandrei, in sostanza, proponeva una soluzione diversa da quella che poi fu approvata (e che è attualmente in vigore). A suo avviso, nel caso in cui la Corte avesse giudicato incostituzionale una legge, sarebbe toccato al Parlamento prendere l’iniziativa per modificarne il contenuto o addirittura per abrogarla, proponendo, con procedura di urgenza, un nuovo testo. Se la nuova legge non fosse stata approvata, quella dichiarata incostituzionale sarebbe stata ugualmente inefficace, mentre era prevista una particolare procedura per regolare nuovamente la materia.
Calamandrei aveva rispetto per il Parlamento e riteneva che spettasse solo alle Camere esercitare – anche in senso correttivo – il potere legislativo. Se si fosse attribuito alla Corte il potere di abrogare direttamente le leggi, secondo Piero Calamandrei, si sarebbe investita la Corte stessa di un potere legislativo – pericoloso in ragione della sua mancata investitura popolare – sovrapposto a quello del Parlamento. In particolare, a suo avviso, . Così la proposta di Calamandrei – relatore insieme a Giovanni Leone – era rivolta almeno ad perché .
Le considerazioni di Piero Calamandrei non erano solo giuste, ma avevano anche un contenuto rivelatosi profetico. Si può sostenere che si trattava di opinioni che, alla fine, non hanno prevalso; opinioni comunque autorevoli, serie, meritevoli del rispetto dovuto ad un grande giurista democratico che ha lasciato scritte pagine mirabili sulla Costituzione. Chissà perché opinioni analoghe – sul piano politico-culturale – oggi devono essere ritenute di stampo golpista. Nonostante che i fatti abbiano dimostrato la fondatezza di quelle opinioni.

Fonte: Occidentale del 14 marzo 2011

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