• lunedì , 23 Dicembre 2024

Pare che finalmente sia venuto il tempo anche per l’art.18

Sembra proprio che sia arrivato il momento di rivedere la disciplina dei licenziamenti individuali annidata nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. E’ un segnale di quel cambiamento che la comunità internazionale e i mercati chiedono al nostro Paese, in tema di mercato del lavoro. Certo, quella norma, sopravvissuta ad un passato morto e sepolto, non è sicuramente la sola causa che scoraggia gli investimenti stranieri nel nostro Paese. E, presa a sé, non è neppure la più importante. Ma concorre, sicuramente, a rendere poco attrattivo e conveniente investire in Italia, se si considera non solo la disposizione di carattere sostanziale (il giudice ha l’obbligo di ordinare la reintegra nel posto di lavoro se ritiene illegittimo il licenziamento: un obbligo che esiste solo da noi), ma anche le lungaggini della procedura giudiziaria che finiscono per caricare sul datore soccombente oneri insostenibili, derivanti non solo dal risarcimento del danno subito ma anche dal pagamento delle retribuzioni non percepite, durante l’intero periodo (si tratta di anni) in cui si trascina la causa.
Per non parlare dell’orientamento dei giudici, come è facile riscontrare scorrendo le sentenze in larga maggioranza favorevoli al lavoratore anche a fronte di mancanze gravi e ripetute. È evidente, dunque, che la prospettiva di un contenzioso oneroso e di esito incerto (o, dal punto di vista del datore, quasi certo) finisce per svolgere una pressante funzione di deterrenza nei confronti dei datori, i quali finiscono per cautelarsi facendo il possibile per non assumere a tempo indeterminato.
Così la flessibilità in entrata compensa la rigidità in uscita. Questo processo ha delle evidenti conseguenze sul piano generazionale: sono i giovani che entrano nel mercato del lavoro a subìre gli effetti della flessibilità, mentre sono i lavoratori già entrati da tempo a stare al riparo delle tutele più rigide. Ovviamente, si può dibattere a lungo sulla spregiudicatezza dei datori nel perseguire il proprio interesse, ma non si può non riconoscere che vi è qualche cosa di sbagliato in un sistema in cui un’assunzione a tempo indeterminato diventa la causa di una valutazione preoccupata e di una scelta difficile da parte dell’azienda che deve effettuarla. Una considerazione, questa, che non si aggira con obblighi o divieti, perchè, messa alle stretta, l’azienda rinuncerà ad assumere. Che senso avrebbero, altrimenti, le proposte contenute in alcuni progetti di legge di esponenti del Pd, che, nell’idea di contratto unico o prevalente o di inserimento o a tutela crescente, inseriscono un periodo di che si spinge fino a tre anni? In sostanza, pur di salvaguardare il nomem juris del contratto a tempo indeterminato (il nuovo della sinistra) non si esita a svuotarlo dall’interno.
Per fortuna, nonostante le ostilità, il Governo sembra intenzionato ad andare avanti. Si sta facendo strada, in settori del sindacato e del Pd, una possibile ipotesi di compromesso che, per altro, corrisponderebbe a quanto indicato (non è molto) nella lettera di intenti presentata in sede del G 20 da Silvio Berlusconi. Premesso che il licenziamento discriminatorio sarebbe comunque nullo e sanzionato con la reintegra, l’idea che avanza è quella di distinguere tra licenziamento per motivi soggettivi (disciplinari) e oggettivi (economici e organizzativi). Il primo resterebbe disciplinato come prevede l’articolo 18; il secondo sarebbe assorbito dalla procedura prevista per i licenziamenti collettivi ai sensi della legge n.223 del 1991 (che ora si applica a fronte di 5 richieste di licenziamento). La procedura prevede un esame in sede sindacale che si conclude con la corresponsione di un’indennità. Anche aderendo a tale soluzione sarebbero necessarie delle nuove norme, sia sul versante degli ammortizzatori sociali, sia su quello del riconoscimento di un indennizzo, che potrebbe essere predefinito, a carico del datore.
Restando nel campo dell’articolo 18, ci sono poi altri problemi da prendere in considerazione per quanto riguarda la durata del processo e l’entità del risarcimento. Per quanto riguarda il primo aspetto – la cosa comunque è più difficile da fare che da dire – si tratta di accorciare i tempi del procedimento. Per quanto concerne il secondo, occorre prestabilire dei limiti al risarcimento e al pagamento delle retribuzioni non percepite. Una norma siffatta è contenuta, mutatis mutandis, nel (legge n. 183 del 2010), a proposito del risarcimento nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine giudicato illegittimo. Su questa norma è stata sollevata l’eccezione di costituzionalità, ma la Consulta ha respinto il ricorso. La ragionevolezza prima o poi viene riconosciuta.

Fonte: Occidentale del 6 febbraio 2012

Articoli dell'autore

Commenti disabilitati.